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Normativa / Aria / Normativa
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Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
Decreto 2 febbraio 2005
(Gazzetta ufficiale 16 luglio
2005 n. 164)
Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto
con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e
il Ministro per le
politiche agricole e forestali
Visti i Rr.dd. n. 2440/1923 e 827/1924,
recanti le disposizioni e il regolamento sulla aministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge n. 468/1978 recante la
Riforma di alcune norme di Contabilità generale dello Stato in materia di
Bilancio e successive modificazioni;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289,
legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria
2004;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290 di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione
del bilancio di previsione per l'anno 2004;
Vista la legge 15 gennaio 1994,
n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatta a New York nel 1992;
Vista la decisione del Consiglio del 25
aprile 2002, 2002/358/Ce riguardante l'approvazione, a nome della Comunità
europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni,
che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella
misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il
2008 e il 2012;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004,
che ha confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi
di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e della successiva
citata decisione 2002/358/Ce;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di
ratifica del Protocollo di Kyoto;
Visto in particolare l'articolo 2, punto 3,
della citata legge, in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto i programmi pilota da attuare a
livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra, e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del
carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal
punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative
congiunte previste dai meccanismi del Protocollo di Kyoto, "Joint
Implementation" e "Clean Development Mechanism";
Considerato che le
conclusioni della Settima Conferenza delle parti alla convenzione quadro sui
cambiamenti climatici (Cop 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre
2001, in merito all'attuazione del Protocollo di Kyoto, tra l'altro:
a) hanno
riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei
suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purché tali attività risultino
addizionali e siano indotte dall'attività umana e abbiano avuto inizio dopo il
1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun
paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio
delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo
politico di Bonn (Cop6 bis) e per l'Italia tale limite è stato fissato in misura
pari a 0,18 mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 mt di Co2);
b) hanno
riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio
ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti
a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
Vista la delibera Cipe n.
123 del 19 dicembre 2002 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra";
Considerato
che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas
responsabili dell'effetto serra per il periodo 2003-2010, allegato alla citata
delibera Cipe n. 123/2002, individua le misure che possono raggiungere il
miglior risultato in termini di riduzione delle emissioni con il minor costo e i
migliori effetti sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia
nazionale;
Vista la direttiva 2003/87/Ce che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella
Comunità;
Considerato che la citata direttiva 2003/87/Ce stabilisce una
sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari
a Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro 100/anno nel periodo
2008-2012;
Considerato inoltre che il citato Piano d'azione nazionale stima
un potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio pari a 10,2 milioni
di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente, attraverso le attività di
gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione
ad un costo netto pari a circa Euro 6/anno per tonnellata;
Atteso che, ai
fini del riconoscimento del carbonio assorbito attraverso le attività nazionali
di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di
rivegetazione, la citata delibera Cipe n. 123/2002, ai punti 7.3 e 7.4,
stabilisce l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri
serbatoi di carbonio, nonché l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi
di carbonioagro-forestali;
Considerato che i responsabili dell'attuazione dei
punti 7.3 e 7.4 della delibera Cipe n. 123/2002 sono rispettivamente il
Ministero per le politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
Considerato che il citato Piano d'azione
nazionale individua in Euro 2 milioni le risorse necessarie per l'attuazione del
punto 7.4 della delibera;
Atteso altresì che le attività nazionali di
gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione
possono contribuire alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e
ad accrescere la produzione di biomassa ai fini della produzione di energia da
fonti rinnovabili.
Visto che le risorse finanziarie messe a disposizione
dalla legge n. 120/2002, per l'attuazione dell'articolo 2, punto 3, per il
periodo 2002-2004 assommano a Euro 75 milioni;
Vista la legge 30 luglio 2004,
n. 191 "di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica" la quale, tra le altre, ha ridotto del 50% la dotazione di bilancio
relativa all'anno 2004 per l'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 120 del
2002;
Ritenuto di destinare Euro 7.500.000, all'attuazione dei programmi
pilota per limpiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, di
cui all'articolo 2, punto 3, della legge n. 120/2002, incluse le attività
relative all'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri
serbatoi di carbonio, ed alla istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di
carbonio agro-forestali;
Considerato che le predette risorse sono disponibili
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, allocate nel Cdr 4 - U.P.B. 4.2.3.15 - Accordi ed Organismi
internazionali - capitolo 7923 impegnate per Euro 50.000.000 con decreti n. 724
del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e Euro 12.500.000 disponibili
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per l'anno 2004;
Sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 28 ottobre
2004;
Decreta
Articolo 1
1. È disposta l'assegnazione di
Euro 2.250.000 per l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli
altri serbatoi di carbonio, nonché per l'istituzione del Registro nazionale dei
serbatoi di carbonio agro-forestali.
2. Ai fini di quanto disposto dal
precedente comma 1, si procederà sulla base di un apposito Accordo di Programma
tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero per
le politiche agricole e forestali.
Articolo 2
1. È disposta
l'assegnazione di Euro 5.250.000 per la realizzazione di progetti pilota per
interventi nazionali di afforestazione e riforestazione.
2. La
ripartizione territoriale delle risorse tra le Regioni, nonché i criteri e le
modalità per l'assegnazione sono stabiliti di intesa con la Conferenza
unificata, tenendo conto della programmazione forestale delle Regioni.
3.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per le politiche agricole
e forestali, definiscono, di intesa con la Conferenza unificata:
a) le
modalità per la concessione l'erogazione e la revoca dei contribuiti ai soggetti
beneficiari tenuto conto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato I;
b)
la modalità per l'eventuale cumulo con altre risorse nazionali o
comunitarie;
c) le procedure per la verifica sullo stato di attuazione degli
interventi;
d) le modalità di monitoraggio sui risultati
conseguiti.
Articolo 3
1. Il Direttore generale della Direzione
per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e il capo del Corpo forestale dello Stato sono incaricati
di predisporre entro il31 dicembre 2004 una relazione sullo stato di attuazione
delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento alla
efficacia delle procedure di finanziamento e delle misure incentivanti, nonché
alla fattibilità e replicabilità dei progetti pilota. La relazione è inviata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Conferenza
unificata.
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore alla
data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 febbraio 2005
Allegato
1
1. Tipologia di progetti pilota ammessi ai contributi di cui
all'articolo 2.
Interventi di miglioramento della gestione forestale, di
afforestazione e riforestazione, realizzati con l'uso di specie autoctone -
secondo criteri di ecosostenibilità;
I progetti dovranno prevedere la
certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia a corredo del
progetto stesso, volta a misurare la migliore performance
"investimento/assorbimento di carbonio" in t-Co2 equivalente nel quinquennio
2008-2012.
2. Entità dei contributi.
Sono finanziabili i progetti
di importo complessivo di almeno Euro 400.000:
a) I progetti di
Amministrazioni Pubbliche potranno essere cofinanziati nella misura massima del
75%, ed entro un importo non superiore a 1.500.000;
b) I progetti presentati
da imprese potranno essere cofinanziati nella misura massima del 50%, ed entro
un importo non superiore a Euro 500.000.
3. Soggetti destinatari
finali.
a) Regioni, Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Comuni;
b)
Imprese, singole o associate, società per azioni e a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità e
consorzi forestali.
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